Accesso civico semplice

23/06/2022

La disciplina prevista dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), come modificato dal d.lgs. 97/2016, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’ACER distinguendo:

  • Accesso civico semplice: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, d.lgs. 33/13);
  • Accesso civico generalizzato: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13).

COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione. Deve essere presentata attraverso la compilazione di uno dei due moduli di seguito riportati, in relazione al tipo di Accesso da effettuare.

Inserire istanza accesso civico semplice

MODALITA’ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO:

  • mediante sito web istituzionale previa autenticazione SPID accessibile all’indirizzo www.acercampania.it  – sezione SERVIZI ON LINE / SPID / SERVIZI UTENZA
  • mediante PEC all’indirizzo: acercampania@legalmail.it – La richiesta deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
  • a mezzo Posta al seguente indirizzo: ACER Via D. Morelli 80121 Napoli (NA) – in tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
  • a mano direttamente presso la sede legale dell’ACER, all’indirizzo di cui sopra – in tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Le domande pervenute senza utilizzare la modulistica disponibile devono essere in ogni caso considerate ammissibili, purché le stesse identifichino il richiedente e riportino l’oggetto. Per le domande trasmesse dal richiedente attraverso la propria casella di posta elettronica certificata o sottoscritte con firma digitale non è richiesta la copia del documento di identità del richiedente.